Benevenuto nella sezione dedicata alla formazione On line.

Riusciamo a garantire un alto livello di qualità dei prodotti erogati in modalità F.A.D. grazie alle diverse convenzioni in rete sottoscritte tra i seguenti partner:

  • E.Bi.N.Fo.S. (Ente Paritetico Nazionale Formazione della Sicurezza)
  • ANFOS (Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro)
  • CDS Service 81 s.r.l. (Azienda specializzata, sin dal 1984, a garantire e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)

Queste convenzioni ci hanno permesso di divulgare la piattaforma FAD sviluppata in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Salerno utile a favorire la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la radicale conversione culturale in un’ottica di prevenzione e favorire la riduzione dei rischi, grazie all’adozione, da parte dei lavoratori, di comportamenti atti ad evitare danni per la propria e altrui salute riducendo il fenomeno infortunistico tenendo alta il livello di riflessione e di attenzione sull’applicazione delle norme e sulle misure di sicurezza.

Collaborazioni necessarie al fine di condividere le competenze a le professionalità utili ad eseguire ed aggiornare i corsi di formazione on-line ed offrire servizi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, facili ed economici senza togliere nulla alla qualità e all’efficacia ed efficienza.

L’aspetto innovativo dell’offerta formativa si propone di fornire ai soggetti coinvolti un’adeguata preparazione che grazie a metodi innovativi far acquisire le necessarie competenze nell’ambito della propria professione.

I Corsi online con il Sistema della Formazione a Distanza, riconosciuta ed applicata a livello nazionale ed europeo, sono validi a tutti gli effetti di legge e su tutto il territorio nazionale certificati da E.Bi.N.Fo.S. e ANFOS

Utilizza la Video Formazione, la quale ti permette di conoscere una migliore prevenzione degli infortuni.

Clicca sul pulsante a destra del titolo per aprire la scheda descrittiva del corso.

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Validità Dei Corsi

Delucidazioni sulla validità della formazione a distanza (corsi on-line) relativamente ai corsi:

  • RSPP/Datore di lavoro,
  • R.L.S.,
  • Corsi di aggiornamento R.L.S.,
  • Corsi di aggiornamento RSPP,
  • Dirigenti e Preposti,
  • Formazione ed Informazione dei Lavoratori,
  • Primo ingresso in cantiere per lavoratori edili,
  • Addetto alle misure antincendio rischio basso,
  • Addetto al primo soccorso,
  • Corso di formazione per ponteggisti,
  • Corso di formazione per carrellisti, addetti gru e addetti escavatori

Relativamente alla validità della formazione a distanza (corsi on-line D.Lgs.81/08), si è espressa la Direzione Prevenzione della Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, pubblicando nella sezione del sito regionale dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di fornire chiarimenti sulla validità dei corsi on-line precedentemente menzionati.

Il chiarimento pubblicato dalla Direzione Prevenzione è rivolto ai SPISAL (Servizi per la Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), ma anche a coloro i quali, essendo figure della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cercano risposte ai numerosi dubbi sulla validità dei corsi on-line.

Secondo quanto pubblicato dalla Regione Veneto, tenendo conto della normativa vigente, i corsi possono essere svolti tramite formazione a distanza (FAD), sia considerando il percorso formativo (come i corsi per lavoratori o per RLS) sia la formazione teorica (addetti antincendio e primo soccorso).

Ai corsi indicati dalla Regione Veneto bisogna anche comprendere i corsi di aggiornamento per RSPP espressamente previsti dal punto 3 dell'Allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 26 Gennaio 2006, richiamato dall'art.32 del D.Lgs.81/08.

Per quanto riguarda, invece, la formazione per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze rischio basso, attraverso supporti audiovisivi è prevista dall'Allegato IX del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 1998.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE il testo integrale del chiarimento della Regione Veneto in merito alla formazione a distanza (FAD)

In particolare il file FORMAZIONE ON-LINE

FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08)

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

In particolare, relativamente al comma 12 dell'art.37, i corsi on-line EFAD 81/08 di 2 POWER S.rl. sono stati convalidati dall'ente EFEI, firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL COD.162 e risultano essere validi su tutto il territorio nazionale.