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SISTRI: novità del correttivo e modalità di consegna dei dispositivi USB

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, con il quale veniva introdotto, nel nostro ordinamento il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) con l'obiettivo di giungere, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, alla sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD ("Modello Unico di Dichiarazione" ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.

Tale sistema permette l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania e, stando ai dati diffusi dal Ministero dell'Ambiente, di semplificare le procedure e gli adempimenti e ridurre i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

Si tratta di disposizioni fortemente innovative, che, se correttamente intese ed applicate, potranno rappresentare un momento di svolta importante per il nostro Paese, conferendo un nuovo impulso al confronto concorrenziale tra gli operatori che operano nel rispetto delle regole. Crediamo, infatti, che solo dando trasparenza e tracciabilità al mondo dei rifiuti possano essere gettate le basi per implementare un sistema funzionale ad un processo di qualità e professionalizzazione delle aziende.

Ciò nonostante, la prima fase di avvio del sistema ha comportato numerose difficoltà applicative, soprattutto per le imprese di più ridotte dimensioni, che dovranno progressivamente sostituire gli attuali adempimenti cartacei con nuove e complesse tecnologie informatiche. Proprio, quindi, per rispondere, se pur parzialmente, alle esigenze del mondo produttivo, il Ministero dell'ambiente è intervenuto con un ulteriore provvedimento (D.M. 15 febbraio 2010 in GU n. 48 del 27 febbraio 2010), che apporta una serie di modifiche correttive al precedente decreto e differisce di trenta giorni i termini per l'iscrizione dei primi due gruppi di soggetti obbligati agli adempimenti in materia di Sistri.

Il decreto correttivo, in sostanza, chiarisce le disposizioni che hanno generato maggiori incertezze tra gli operatori, cosa che ha determinato un rallentamento dei tempi dell'accordo Unioncamere-Associazioni imprenditoriali, uno scarso numero di richieste di iscrizione da parte delle imprese, e alcune interrogazioni parlamentari.

Tra le principali novità introdotte dalle disposizioni correttive si riportano le seguenti:

  • la proroga di 30 giorni sui termini relativi all'iscrizione al Sistri previsti per le varie categorie di soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 del DM 17 febbraio 2009 così come dispone l'articolo 1 del decreto correttivo;
  • una definizione più precisa del "delegato" al fine di chiarirne ruolo e responsabilità, modificando, saggiamente, l'attuale definizione di delegato riportandola nel giusto ambito di "referente" e non di "responsabile". Attuale definizione: "il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti"; nuova definizione: "il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica";
  • l'estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento oltre alle discarica, che quindi dovranno dotarsi degli appositi dispositivi così come previsto dall'articolo 1 comma 5 del DM 17 dicembre 2009;
  • la possibilità, per quanto riguarda l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5 del Dlgs 152/2006 di dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale o in alternativa di un ulteriore USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale , il contributo dovrà essere versato per ciascuna di essere;
  • l'importante integrazione all'allegato II del Dm 17 dicembre 2009 relativamente alle modalità di pagamento dei contributi. Vengono chiarite per ciascuna categoria di soggetti una serie di dubbie interpretazioni che gli operatori avevano evidenziato in questa fase di avvio del sistema;
  • l'aggiunta, tra le modalità previste per l'iscrizione (Allegato IA al DM 17 dicembre 2009), della posta elettronica con la creazione di uno specifico account a cui inviare i moduli di iscrizione;
  • la riformulazione dei moduli di iscrizione per correggere una serie di refusi ed errori fermo restando che le iscrizioni effettuate fino all'entrata in vigore del decreto correttivo sulla base dei vecchi moduli allegati al DM 17 dicembre 2009 saranno fatte salve;
  • la modifica sostanziale dei termini per la comunicazione al Sistri dei dati di movimentazione dei rifiuti. In particolare per la movimentazione di rifiuti pericolosi le 8 ore inizialmente previste per i produttori passano alle 4 attuali mentre per il trasportatore si passa dalla 4 ore alle 2. Per la movimentazione dei rifiuti non pericolosi è azzerata ogni tempistica.

Un'ultima notazione che si ritiene utile porre in evidenza riguarda la prima fase attuativa del sistema. In proposito, infatti, il provvedimento ha individuato nelle Camere di Commercio e nelle articolazioni territoriali delle Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, se interessate, i soggetti deputati alla distribuzione dei dispositivi elettronici e alla fornitura di assistenza alle imprese, soprattutto nella fase iniziale di iscrizione.

La norma deve essere apprezzata poiché, in ossequio al principio di sussidiarietà cui è oggi informato il nostro ordinamento, mira a valorizzare ruolo e funzioni delle Organizzazioni di rappresentanza, consentendo loro di gestire sul territorio attività di informazione, formazione e consulenza e, con ciò, offrendo nuove opportunità di aggregazione e marketing associativo.

Per dare operatività alle nuove disposizioni, le maggiori Confederazioni nazionali hanno condiviso con Unioncamere, lo scorso 26 febbraio, un Accordo-Quadro contenente il modello di convenzione da utilizzare localmente tra la Camera di Commercio e l'Associazione interessata all'offerta dei servizi di distribuzione dei dispositivi USB.

Nel caso in cui l'associazione sia interessata ad assistere l'impresa in questa fase di avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti, tre saranno i passaggi che occorrerà porre in essere.

1. FASE DI ISCRIZIONE DELL'IMPRESA

A tale proposito si ricorda che nel modulo di iscrizione l'impresa dovrà indicare nella Sezione 2 punto 2.2 il nome e la sede dell'associazione imprenditoriale presso cui intende ritirare il dispositivo USB. In questa fase iniziale tale indicazione ha carattere meramente procedurale e va distinta dalle fasi successive dove, invece, viene richiesta delega formale da parte dell'impresa.

2. STIPULA ACCORDO CON CAMERE DI COMMERCIO, RICEZIONE E CONSEGNA DEI DISPOSITIVI UBS

L'Accordo quadro condiviso tra Unioncamere e le altre Organizzazioni imprenditoriali che contiene il fac-simile della convenzione da stipularsi tra la Camera di Commercio e l'Associazione territoriale, disciplina le modalità con le quali le Camere stesse si avvalgono delle organizzazioni territoriali per lo svolgimento delle attività individuate dalla convenzione, compreso il rilascio dei dispositivi USB previsti dal decreto, a quelle imprese iscritte al registro delle Imprese della Camera di Commercio che hanno delegato l'Associazione.

Destinatarie del servizio che può essere offerto dall'Associazione sono quelle imprese che abbiano dichiarato l'intenzione di avvalersi, per il ritiro dei dispositivi elettronici, dell'Associazione di categoria che abbia stipulato apposita convenzione con le Camere di Commercio. È necessario che l'impresa abbia delegato l'Associazione per il ritiro dei dispositivi. Si ricorda che la delega dovrà essere conservata presso la sede dell'Associazione e che non dovrà essere integrata nella documentazione da trasmettere alla CCIAA.

Nella convenzione viene inoltre precisato che l'Associazione può accettare la delega per provvedere al rilascio dei dispositivi anche da imprese non iscritte alla stessa.

Tra i compiti dell'Associazione che ha ricevuto la delega dall'impresa per lo svolgimento delle attività necessarie al ritiro dei dispositivi rientrano la verifica di tutta la documentazione consegnata dall'impresa (attestati di versamento, modulo di autocertificazione riportante i dati dell'impresa, delega all'Associazione, dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, copia del documento di identità etc.) e la consegna della stessa alla Camera di Commercio.

L'Associazione riceverà quindi dalla CdC il plico sigillato contenente uno o più dispositivi elettronici USB e la busta con le relative password per ogni impresa delegante.

Per ogni dispositivo consegnato all'impresa dall'Associazione, la Camera di Commercio corrisponderà alla stessa un importo pari al 50% del diritto di segreteria.

3. ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE AL SISTRI

L'Associazione che intende fornire supporto e assistenza alle imprese nella fase operativa attraverso la gestione dei dispositivi USB e la compilazione del "Registro Cronologico" e delle singole schede Sistri, dovrà iscriversi al SISTRI. A tale proposito si ricorda che nel modulo di iscrizione l'Associazione dovrà barrare tra le voci contenute nel punto 2A.3 "CATEGORIE DI ISCRIZIONE" alla "CATEGORIA: ALTRO" la casella indicante "Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi". Si ricorda che la responsabilità delle informazioni inserite nel sistema rimane a carico del soggetto delegante.