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Linee Guida SISTRI

Chi deve iscriversi

Le imprese obbligate ad utilizzare il SISTRI sono sostanzialmente quelle che ad oggi sono soggette all’obbligo di compilazione del MUD, mentre per le altre imprese l’adesione è facoltativa.

In funzione delle scadenze relative sono individuabili due gruppi di soggetti:

Primo gruppo

  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
  • le imprese e gli enti con più di cinquanta dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dall’attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
  • le imprese di trasporto di rifiuti speciali iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006. Rientrano in questa categoria i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (anche le imprese con un numero di dipendenti fino a 50), che trasportano un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore a 30kg/litri al giorno.
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (a prescindere dal numero di dipendenti);
  • nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del DM (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale, eccetera, a prescindere dal numero di dipendenti);
  • i Consorzi che organizzano la gestione di particolari rifiuti per conto dei consorziati, a prescindere dal numero di dipendenti;

Secondo gruppo

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cinquanta dipendenti, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
  • i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Dal 12 agosto 2010 potranno aderire al sistema, su base volontaria:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
  • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
  • imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
  • trasportatori i conto proprio di rifiuti non pericolosi (imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006).

Il numero dei dipendenti: come conteggiarli

Il Ministero ha dato questa indicazione: “devono essere presi in considerazione quelli relativi all’anno di riferimento dell’iscrizione. Il numero complessivo si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce l’iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori in cassa integrazione vanno computati.”

Procedure per l’iscrizione

L’adesione al SISTRI si realizza nelle seguenti fasi:

  1. iscrizione;
  2. versamento del contributo;
  3. consegna alla CdC/sezione dell’Albo, della documentazione richiesta e contestuale ritiro dei dispositivi informatici;
  4. montaggio delle black box sui mezzi di trasporto
  5. gestione dei rifiuti con sistemi cartaceo ed elettronico in parallelo;
  6. gestione dei rifiuti col solo sistema elettronico.

Le scadenze per l’iscrizione, il pagamento dei contributi e l’operatività

Modalità di calcolo delle scadenze

Le scadenze sono fissate dal DM in termini di giorni dall’entrata in vigore del DM stesso (14 gennaio 2009). Per determinare il giorno esatto è quindi necessario fare dei conteggi. Diversi siti, anche istituzionali (il Ministero è informato) danno però indicazioni inesatte. Le date sotto riportate sono state verificate.

Primo gruppo

  • Iscrizione dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010
  • Versamento del contributo dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010
  • Doppia gestione (cartacea ed elettronica) dal 13 luglio al 12 agosto 2010
  • Gestione solo elettronica dal 13 agosto 2010

Secondo gruppo

  • Iscrizione dal 13 febbraio al 30 marzo 2010
  • Versamento del contributo dal 13 febbraio al 30 marzo 2010
  • Doppia gestione (cartacea ed elettronica) dal 12 agosto all’11 settembre 2010
  • Gestione solo elettronica dal 12 settembre 2010

L’iscrizione

Il procedimento è unico per l’impresa nel suo complesso, ma devono essere indicate le unità locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici.

L’iscrizione può essere effettuata in tre modi diversi a scelta dell’impresa:

  • on line, attraverso il portale SISTRI (www.sistri.it);
  • via fax; al numero verde 800050863
  • via telefono, al numero verde 800003836

La procedura on line: possibili difficoltà

La procedura on line richiede che l’impresa fornisca tutte le informazioni necessarie in un’unica sessione. Non è infatti possibile salvare il formulario parzialmente compilato per riprenderlo in un secondo momento. Inoltre, se non si inseriscono dati per oltre 10 minuti, il sistema si blocca e si deve ricominciare da capo. Le imprese con diverse unità locali potrebbero avere difficoltà a completare l’iscrizione in un’unica sessione. Confindustria ha chiesto al Ministero di ammettere l’invio dei dati in PDF con posta elettronica. In attesa di un riscontro, si fa presente che l’unica alternativa, allo stato, è quella di usare la comunicazione via fax, che è ammessa.

Al momento dell’iscrizione, l’impresa dovrà comunicare anche quali sono i soggetti delegati a comunicare i dati al SISTRI, in numero massimo di tre.

Le responsabilità dei soggetti delegati

Il Ministero ha precisato che “Il Decreto all’allegato IA definisce il delegato come il soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Inoltre l’art. 5 comma 2 stabilisce che il titolare della firma elettronica del dispositivo USB è il responsabile della veridicità dei dati inseriti nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.”

Le quantità di rifiuti da dichiarare

Se non diversamente indicato, la quantità da dichiarare è quella gestita l’anno precedente

Entro 48 ore il SISTRI comunicherà al contatto indicato dall’impresa il relativo numero di pratica.

Il versamento del contributo

Dopo avere acquisito il numero di pratica, l’impresa dovrà versare il contributo per la copertura dei costi del sistema, per l’ammontare indicato in allegato II al DM, in funzione della categoria di attività per la quale l’impresa si è iscritta. Si deve fare attenzione al fatto che il termine fissato per l’iscrizione coincide con il termine per il pagamento del contributo, per effettuare il quale è però necessario acquisire dal Sistri il numero di pratica (è previsto che venga comunicato entro 48 ore dall’iscrizione). E’ pertanto opportuno raccomandare alle imprese di non attendere l’ultimo giorno utile per l’iscrizione.

A regime, il contributo dovrà essere versato annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno per gli anni successivi al 2010. Il pagamento può essere effettuato:

  • sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma
  • mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214
  • presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia),versando il contributo in contanti

con la seguente causale di versamento:

  • Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 -contributo SISTRI/anno 2010;
  • il codice fiscale dell’Operatore
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , i seguenti estremi di pagamento:

  • numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento.

Cenni sulla consegna dei dispositivi elettronici

A seguito della comunicazione dell’avvenuto pagamento le imprese saranno contattate dalle camere di Commercio o dalle Sezioni regionali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi elettronici di pertinenza

I dispositivi elettronici usati dal sistema sono:

  • dispositivo USB (per tutti), che consente di trasmettere i dati, di firmare elettronicamente le informazioni fornite e di memorizzarle;
  • black box, ossia un dispositivo che deve essere installato su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, da installare a spese del trasportatore presso officine autorizzate, con apposita scheda SIM a carico anch’essa del trasportatore;
  • apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e uscita degli automezzi in discarica (a cura del Sistri).

Cenni sulla gestione dei rifiuti

La trasmissione dei dati al SISTRI si realizza attraverso schede relative alle diverse casistiche, le cui modalità dettagliate di compilazione saranno oggetto di un Manuale tecnico operativo non ancora pubblicato.

In sintesi, nel caso di produzione di un rifiuto e del successivo conferimento a smaltitore/recuperatore il flusso delle operazioni è così descrivibile:

  • il produttore carica i dati del rifiuto nell’Area Registro Cronologico, entro dieci giorni lavorativi dalla sua produzione;
  • il produttore, quando decide di conferire il rifiuto, carica le informazioni relative nell’Area Movimentazione Rifiuto, almeno 8 ore prima del trasporto;
  • il trasportatore carica i dati del trasporto (almeno 4 ore prima del trasporto);
  • il trasportatore arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel PC del produttore per prendere in carico il rifiuto;
  • il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che, firmata da produttore e dal conducente, accompagnerà il trasporto dei rifiuti;
  • il ciclo si conclude all’arrivo del trasporto a destino, con l’accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al Sistri da parte del trasportatore e del destinatario.

MUD

Nel 2010 le imprese attualmente tenute all’invio del MUD dovranno assolvere tale obbligo entro il 30 aprile 2010 con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009. Il Ministero ha annunciato l’adozione di una norma che consentirà di utilizzare la modulistica usata negli anni scorsi, e non quella introdotta con DPCM 2 dicembre 2008. Per il 2010 le imprese dovranno comunicare al Sistri i dati, per il periodo non coperto dal sistema Sistri, entro il 31 dicembre 2010.

Le sanzioni

Il Ministero ha precisato che “il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione prevista dalla norma. Per quanto riguarda il versamento in ritardo del contributo l’utente riceverà in ritardo il/i dispositivo/i USB. A riguardo si precisa che a seguito dell’avvenuta comunicazione al SISTRI dell’effettuato pagamento dei contributi stessi, avverrà la personalizzazione dei dispositivi USB e di conseguenza l’utente verrà contattato per prendere l’appuntamento per il successivo ritiro dei dispositivi stessi presso i siti di distribuzione.”