Stampa

Classificazione dei Rifiuti

In base alla normativa vigente (D.lgs. 152/06) i rifiuti vengono classificati:

Il Codice CER

Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a sei cifre. L'elenco dei codici identificativi (denominato CER 2002 e allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06) è articolato in 20 classi: ogni classe raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. All'interno dell'elenco, i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco.

sta per Catalogo Europeo dei Rifiuti: è un elenco armonizzato di rifiuti che intende fornire una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta l’Unione europea, allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.

Attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) è possibile individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento o il recupero.

Ad ogni tipologia di rifiuto viene assegnato un codice numerico di 6 cifre da leggersi a due a due. Ciascuna coppia di numeri identifica:

  1. Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto (es. 17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
  2. Sottoclasse: processo produttivo di provenienza del rifiuto (es. 17 05 terra, rocce e fanghi di drenaggio)
  3. Categoria: nome o descrizione del rifiuto (es. 17 05 03* terra e rocce contenenti sostanze pericolose)

La corretta classificazione del rifiuto con l’attribuzione del codice CER è posta a carico del produttore che è tenuto ad individuare il codice corrispondente alla tipologia di rifiuto prodotto ai fini di una corretta gestione (tenuta dei registri di carico/scarico, deposito temporaneo, trasporto, smaltimento).

La pericolosità di un rifiuto viene determinata tramite analisi di laboratorio volte a verificare l'eventuale superamento di valori di soglia individuati dalle Direttive sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose.

Nell'elenco dei codici è possibile trovare due tipologie di rifiuti:

  1. rifiuti comunque pericolosi identificati come tali direttamente nell’elenco (pericolosi per origine). In questo caso è la normativa a stabilire se il rifiuto in questione è pericoloso oppure no e lo identifica con un CER sulla base del ciclo produttivo di provenienza.
  2. rifiuti con “voce a specchio” che possono essere pericolosi o non pericolosi a seconda dei valori di concentrazione di sostanze pericolose eventualmente presenti rispetto ai relativi valori limite indicati nella direttiva di riferimento. In tal caso è necessario prelevare un campione e procedere ad un’analisi chimica per stabilire la pericolosità eventuale in funzione della concentrazione di sostanze pericolose che vengano rilevate.
  3. {phocadownload view=file|id=1|text=Clicca qui per scaricare l'elenco dei codici CER|target=b}

I rifiuti urbani

Il comma 2 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti urbani:

  1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

I rifiuti speciali

Il comma 3 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti speciali:

  1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
  3. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
  4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  5. i rifiuti da attività commerciali;
  6. i rifiuti da attività di servizio;
  7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  11. il combustibile derivato da rifiuti;
  12. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, comma 5), sono rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da apposito asterisco nell’elenco CER2002.

In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto.

Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.

I "metalli pesanti" sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri alementi, in composti chimici.