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Il Pacchetto Igiene

Una delle principali componenti del nuovo quadro normativo europeo è rappresentata dal "Pacchetto Igiene", che comprende principalmente 4 testi legislativi ai quali si affianca il regolamento sui controlli ufficiali di mangimi ed alimenti, complessivamente destinati a razionalizzare ed unificare la normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari e di controlli ufficiali, precedentemente dispersa in 17 direttive. I provvedimenti, in applicazione dal 1° gennaio 2006, sono:

  1. il Regolamento (CE) N. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
  2. il Regolamento (CE) N. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
  3. la Direttiva del Consiglio 2004/41/CE, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio. Attuata in Italia con il D.Lgs 6 novembre 2007 n. 193 (G.U. 9 novembre 2007 n. 261, S.O.).
  4. il Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
  5. il Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Per i provvedimenti di cui sopra sono state emanate dalla CE diverse rettifiche, si riportano le più significative:

Il "pacchetto igiene" viene completato da provvedimenti disciplinanti singoli aspetti delle produzioni alimentari. In tale contesto si segnalano:

  1. Il Regolamento (CE) N. 183/2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.
  2. Il Regolamento (CE) N. 2073/2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (allegato I modificato dal Regolamento N. 1441/2007 - cfr. punto 8).
  3. Il Regolamento (CE) N. 2074/2005, sulle modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Reg. (CE) N. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei reg.(CE) N. 854/2004 e (CE) N. 882/2004, deroga al Reg. (CE) N. 852/2004 e modifica dei Reg.(CE) N. 853/2004 e (CE) N. 854/2004. Modifiche principali: Regolamento (CE) N. 1667/2006, Regolamento (CE) N. 479/2007, Regolamento (CE) N. 1244/2007, Regolamento (CE) N. 1250/2008.<
  4. Il Il Regolamento (CE) N. 2075/2005, norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni. Modifiche principali: Regolamento (CE) N. 1665/2006, Regolamento (CE) N. 1245/2007.
  5. Il Regolamento (CE) N. 2076/2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) N. 853/2004, (CE) N. 854/2004 e (CE) N. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) N. 853/2004 e (CE) N. 854/2004. Modifiche principali: Regolamento (CE) N. 1666/2006, Regolamento (CE) N. 479/2007, Regolamento (CE) N. 439/2008, Regolamenti (CE) N. 1020/2008, 1021/2008, 1023/2008, 146/2009.
  6. La Direttiva del Consiglio 2002/99/CE, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
  7. Il Regolamento (CE) N. 37/2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
  8. Il Regolamento (CE) N. 1441/2007, che modifica il Reg. (CE) N. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Il regolamento 852/2004, in sintesi, stabilisce i seguenti principi generali:

  • Estensione del principio "dalla fattoria alla tavola" (ndr rintracciabilità) lungo l’intera catena alimentare, inclusa la produzione primaria.
  • Applicazione generalizzata di procedure di autocontrollo basate sui principi dell’HACCP.
  • Rispetto dei criteri microbiologici.
  • Registrazione e, in alcuni casi, autorizzazione, di tutti gli operatori alimentari.
  • Flessibilità (per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti tradizionali, per le aziende di piccole dimensioni, per i soggetti operanti in aree caratterizzate da vincoli geografici).
  • Rispetto dei requisiti generali di igiene per tutti gli operatori del settore alimentare.

Il regolamento 882/2004 definisce un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione dei controlli ufficiali di mangimi e alimenti nei singoli Stati Membri e stabilisce i seguenti principi:

  • imparzialità ed efficacia dei controlli;
  • regolarità dei controlli, che devono essere proporzionati al rischio;
  • svolgimento dei controlli sulla base di procedure documentate;
  • coordinamento delle diverse autorità e dei diversi livelli (centrale, regionale o locale) coinvolti nell’esecuzione dei controlli;
  • completezza ed esaustività dei controlli che comprendono (art. 10): esame delle procedure di autocontrollo; ispezione di impianti, materie prime, semilavorati, sostanze a contatto con gli alimenti, prodotti e procedimenti di pulizia, manutenzione e antiparassitari, condizioni igieniche; valutazione GMP, GHP, corrette prassi agricole, HACCP; esame materiale scritto e altre registrazioni.